ISCRITTO

L’iscrizione nell’Albo professionale è obbligatoria per esercitare la professione ai sensi della L. n. 897 del 25 Aprile 1938 e del R.D. n. 2537 del 23 Ottobre 1925 ed imprescindibile per poter apporre la firma su un progetto e/o una consulenza effettuata.

Tra le attività per le quali essa è obbligatoria si citano ad esempio:

  • Progetto e Direzione Lavori di costruzioni civili e industriali per opere pubbliche o private in genere;
  • Progetto e Direzione Lavori di impianti e strutture;
  • Collaudo di costruzioni (per il collaudo statico è richiesta un’anzianità di iscrizione di almeno 10 anni);
  • Collaudo di impianti;
  • Richiesta di Concessioni Edilizie e D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) per costruzioni e demolizioni;
  • Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Giudice (C.T.U.).

L’iscrizione all’Albo è quindi una scelta obbligatoria per chi vuole intraprendere la libera professione.
L’iscrizione all’Albo risulta essere necessaria anche per chi è dipendente ma con funzione cardine nella progettazione, realizzazione e/o collaudo di un’opera, svolge cioè una professione regolamentata.

Secondo l’art. 4 della succitata Legge n. 1395 del 24 Giugno 1923, infatti, “Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di ingegnere e di architetto sono dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell’Albo. Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell’opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell’Albo”.

Si ricorda che gli Ordini professionali offrono diversi servizi utili ad aiutare concretamente il professionista nello svolgimento della professione costituendo il riferimento locale per gli iscritti, le istituzioni, ed il pubblico ed offrendo un servizio di costante informazione agli iscritti; istituisce commissioni tematiche per settori di particolare interesse.

l’Ordine vigila sulla tutela dell’esercizio professionale e sulla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione.