![](https://palermo.ordingegneri.it/wp-content/uploads/sites/43/2021/02/Palermo-1280x350.jpg)
Articolo 20, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.