E’ stato pubblicato in G.U. il 23/05/2020 ed entrerà in vigore il 20/11/2020 il decreto ministeriale recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.
L’Allegato I al DM 15/05/2020 sostituisce integralmente il capitolo V.6 del Codice.
Per la fase transitoria valgono le condizioni esplicitate all’art.3 comma 1.
Nello stesso art. 3 (comma 2) si sancisce la concomitante abrogazione di:
- DM 01/02/1986: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili.
- DM 22/11/2002: Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto.
Ne deriverà quindi l’implicita abolizione del “doppio binario” per le nuove autorimesse, che (dopo il 20/11/2020) saranno progettate solo con in conformità alla RTV del Codice.
Si anticipa che, a seguito dell’abrogazione del DM 01/02/1986, è in corso la preparazione di due documenti:
- una “linea guida” sui Requisiti architettonici delle autorimesse, per gli aspetti di progettazione che esulano dai criteri di sicurezza antincendio;
- un documento sulle misure minime di sicurezza antincendio per le autorimesse che non rientrano nel campo di applicazione della RTV del Codice (autorimesse “sotto soglia” di assoggettabilità).